Contrasto al Bullismo e al Cyberbullismo

NUMERO EMERGENZA INFANZIA 114     link

 

Il bullismo consiste in comportamenti aggressivi ripetitivi perpetrati da una o più persone nei confronti di una vittima incapace di difendersi.

Secondo indagini Istat sui comportamenti offensivi e violenti tra i giovanissimi, più del 50% degli 11/17enni è stata vittima di un episodio offensivo, irrispettoso e/o violento da parte di coetanei. Si tratta di una vera e propria emergenza, che può essere contrastata a partire dall’intervento a scuola.

I/le ragazzi/e sono sempre più esposti, e sempre più precocemente, a occasioni di interazione con Internet attraverso una gamma via via più ricca di dispositivi facilmente alla loro portata.

L’accesso a Internet, soprattutto per i bambini/e e adolescenti, rappresenta da una parte un’opportunità di accrescimento del sapere, di incremento delle capacità comunicative, di sviluppo delle competenze e di miglioramento delle prospettive di lavoro, ma dall’altra può esporre a situazioni di vulnerabilità che richiedono interventi specifici.

Al fine di sensibilizzare, prevenire e contrastare il fenomeno del Cyberbullismo e del Bullismo, la scuola propone ed organizza azioni, attività e progetti con l’obiettivo di far conoscere le dinamiche e gli attori coinvolti per riflettere ed intervenire in un modo educativo efficace; far acquisire modalità operative per la gestione delle segnalazioni relative agli episodi di bullismo e di cyberbullismo, che permettano di affrontare e contrastare tali fenomeni; inoltre fornire una modalità educativa volta a far assumere un atteggiamento costruttivo, quindi a non reagire in modo errato e spropositato nei confronti dell’altro, ma anche a non difendere in modo incondizionato o a sottovalutare i fatti; creare infine un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta una sana convivenza civile.

La legge n. 70 del 2024 all’art. 4 ha istituito la “Giornata del rispetto” 20 gennaio di ogni anno

“Per le finalità di prevenzione di cui alla presente legge è istituita la «Giornata del rispetto», quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione. La Giornata ricorre il giorno 20 gennaio. La Giornata non determina riduzione dell’orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54. Nella settimana che precede la Giornata, le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, nell’ambito dell’autonomia degli istituti scolastici, possono riservare adeguati spazi per lo svolgimento di attività didattiche volte a sensibilizzare gli alunni sul significato della ricorrenza stessa e delle attività previste dalla presente legge. Il Governo determina le modalità di svolgimento della Giornata senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”

 

Sportello d’ascolto link

Segnalazioni_garante privacy (ex art 2 legge n. 71 del 2017)

Segnalazioni contenuti illegali ( sito esterno generazioni connesse)

Fotogallery e Locandine

Padlet Progetto “Formatta il BULLISMO, installa L’AMICIZIA”

Newspaper II A Cropani Centro Bullismo e Cyberbullismo

Codice interno  (redatto ai sensi della Legge 71 del 2024)

Generazioni connesse  Progetto “Safer Internet Centre” italiano (di seguito SIC), per la promozione di un uso sicuro e positivo del web, co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma “Connecting Europe Facility” (CEF) – Telecom e coordinato dal MIM

 

OBBLIGHI DEL DIRIGENTE Art. 5 Legge 71 del 2017

Art. 5

Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero
((1. Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che, nell’esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di atti di cui all’articolo 1 (atti di bullismo(cyberbullismo), realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgano studenti iscritti all’istituto scolastico che dirige, applica le procedure previste dalle linee di orientamento di cui all’articolo 4. Egli informa altresì tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l’eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica. Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall’istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico riferisce alle autorità competenti anche per l’eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all’articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835))