’Organizzazione sindacale scrivente comunica, per opportuna conoscenza e norma e per quanto ne consegue, di
proseguire le seguenti azioni di protesta sindacale, per il periodo dal 15 febbraio al 15 marzo 2022, che vedono coinvolti
i Direttori SGA e gli Assistenti Amministrativi delle Istituzioni Scolastiche ed Educative.
La prosecuzione viene formalizzata nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 10 c. 4 lett. d) e dall’art. 11 c. 12
dell’Accordo ARAN/Sindacati del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2/12/2020. Si ricorda che la precedente
iniziativa (dal 3 al 31 gennaio 2022) è stata assunta dalla scrivente organizzazione sindacale con specifico documento
del 20/12/2021.
Queste le azioni di protesta sindacale:
1. sospensione di qualsiasi prestazione lavorativa eccedente l’orario d’obbligo: no al lavoro straordinario;
2. astensione da qualsiasi prestazione lavorativa non espressamente prevista come compito e/o disciplina delle
mansioni da norme legislative, regolamentari e contrattuali. A titolo di mero esempio:
– non si partecipa alle riunioni del Consiglio di Istituto (il DSGA non è componente) e a quelle afferenti le relazioni
sindacali di istituto (il DSGA non è soggetto di relazioni sindacali);
– si limita l’azione di collaborazione nella predisposizione del programma annuale alla sola parte economico–
finanziario (determinazione dell’avanzo di amministrazione, indicazione dei finanziamenti in entrata e allocazione
delle somme a destinazione vincolata);
– non si intrattengono relazioni dirette ed esclusive con i Revisori dei Conti in occasione delle visite periodiche (la
responsabilità della gestione è solo parzialmente in capo ai DSGA;
– nessuna disponibilità allo svolgimento di attività progettuali collegate a PON/POR e ad attività gestionali per le
quali il Ministero dell’Istruzione (ed eventuali altre amministrazioni pubbliche coinvolte) non abbiano fornito le
indispensabili azioni di formazione, aggiornamento e addestramento (vedi PASSWEB).
IN ALTRE PAROLE NON SI FA CIÒ CHE NON COMPETE.
3. rifiuto di deleghe di funzioni dirigenziali, nomine a RUP e autorizzazione e all’uso della carta di credito, in assenza
del riconoscimento di uno specifico compenso: non si fa ciò che compete ad altri se non viene remunerato;
4. rifiuto di prestazioni connesse all’incarico aggiuntivo nella seconda scuola sottodimensionata, in assenza di
pagamento dell’indennità mensile prescritta da legge e contrattazione collettiva: non si lavora gratis