Accesso nei locali della scuola da parte di visitatori e/o genitori degli alunni.
In considerazione della situazione relativa all’applicazione del DL 122 del 2021, oggetto dell’avviso n. Prot. 0010075/U e emanato dallo scrivente in data 17/09/2021, in qualità di Dirigente Scolastico tengo a precisare che, come evidenziato nel Parere Tecnico del Ministero dell’Istruzione al DL 111/2021, la Certificazione Verde Covid 19 è da considerarsi un’ulteriore misura determinante per la sicurezza. Ciò significa che oltre alla certificazione verde per accedere nei “locali scolastici” bisogna ottemperare anche alle altre prescrizioni, ovvero:
- il divieto di creare assembramenti
- la compilazione dell’autodichiarazione Covid 19 relativa all’assenza di sintomi riconducibili all’infezione da Covid 19 ; in particolare avere una temperatura corporea non superiore a 37.5 ° oltre che non trovarsi in situazioni di quarantena e di non aver avuto contatti stretti con persone risultate positive al virus.
- la compilazione del registro dei visitatori per monitorare l’ingresso a scuola.
Il perché sia obbligatoria l’autodichiarazione del punto 2, anche in possesso del green pass o comunque in regola con la verifica del green pass esibendo eventuali certificati di esenzione/differimento della vaccinazione, è dovuto al fatto che l’essere in regola con il possesso del green pass non esclude la possibilità di essere positivi al virus.
Cropani, 20/09/2021 Dirigente Scolastico
prof. Antonio Bulotta
https://www.iccropani-simericrichi.edu.it/modalita-di-verifica-green-pass-nelle-istituzioni-scolastiche-decreto-legge-122-2021/