In allegato la Circolare in oggetto
Integrazione Circolare n.90 (PER IL PERSONALE)
Si precisa che con la pubblicazione della nuova Circolare del Ministero della Salute n. 9498 del 04/02/2022, le misure previste dalla circolare del 30 dicembre 2021 sono state aggiornate.
In particolare
Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)
Per i seguenti contatti: (cambia la durata della quarantena)
1. soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale
primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano
completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni E
2. soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano
guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto
la dose di richiamo,
si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo,
la cui cessazione è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito
alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di
possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l’esecuzione immediata di un test diagnostico.
Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al
termine del periodo di quarantena precauzionale.
Per i contatti stretti asintomatici che: (non cambia niente)
– abbiano ricevuto la dose booster, oppure
– abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
– siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure
– siano guariti dopo il completamento del ciclo primario
non è prevista la quarantena e si applica la misura dell’autosorveglianza della durata di 5 giorni. E’
prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla
prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo
contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. E’ fatto obbligo di indossare dispositivi
di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.